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Disciplinari

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  • DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

    VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO
    DISCIPLINARE DI PRODUZIONE:
    Il primo Disciplinare di produzione è del 12 Luglio 1966. Con l’annata 1980 il Vino Nobile di Montepulciano ottiene il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita, primo vino ad essere commercializzato con la massima classificazione prevista dalla normativa italiana. Le ultime modifiche sono state apportate con decreto del 9 Novembre 2010.
    ZONA DI PRODUZIONE: Il territorio comunale di Montepulciano esclusa la zona della Valdichiana. Solo i vigneti situati ad un’altitudine compresa tra i 250 ed i 600 metri s.l.m.
    LE UVE: Sangiovese, minimo 70%. Possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 30% i vitigni complementari a bacca rossa idonei alla coltivazione nella Regione Toscana.
    LE RESE: Resa per ettaro 80 Quintali.
    L’AFFINAMENTO:
    Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell’ambito del territorio del comune di Montepulciano. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Vino Nobile di Montepulciano” deve essere sottoposto ad un periodo di maturazione di almeno due anni, a partire dal 1° Gennaio successivo alla vendemmia. Entro questo periodo sono lasciate alla discrezione dei produttori le seguenti possibili opzioni: 1. 24 mesi di maturazione in legno; 2. 18 mesi minimo di maturazione in legno più i restanti mesi in altro recipiente;
    3. 12 mesi minimo in legno più 6 mesi minimo in bottiglia più i restanti mesi in altro recipiente. Nei casi 2 e 3, l’inizio del periodo di maturazione in legno non potrà essere protratto oltre il 30 Aprile dell’anno successivo alla vendemmia. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Vino Nobile di Montepulciano” non può essere immesso in consumo prima del com- pimento dei due anni di maturazione obbligatoria calcolati a partire dal 1° Gennaio dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.
    L’IMBOTTIGLIAMENTO: Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate all’interno della zona di vinificazione. È tuttavia consentito per la denominazione di origine controllata e garantita “Vino Nobile di Montepulciano” non avente diritto alla menzione riserva, l’imbottiglia- mento nell’intero territorio della regione Toscana alle cantine che imbottigliano tale denominazione da almeno tre anni precedenti all’entrata in vigore del disciplinare di produzione attualmente vigente.
    RISERVA: Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Vino Nobile di Montepulciano” derivante da uve aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12.50% e sottoposto ad un periodo di maturazione di almeno 3 anni di cui 6 mesi di affinamento in bottiglia, può portare in etichetta la qualificazione ”riserva”, fermi restando i periodi minimi di utilizzo del legno previsti.
    CARATTERISTICHE:
    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.50% vol., per la tipologia “riserva” 13.00% vol.: acidità totale minima: 4.5 g/l; estratto secco netto minimo: 23 g/l.
    VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO
  • DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

    ROSSO DI MONTEPULCIANO
    DISCIPLINARE DI PRODUZIONE: DisciplinarediproduzioneD.O.C.comedaD.P.R.del 21 Dicembre 1988 con successive modifiche in base al decreto del 9 Novembre 2010.
    ZONA DI PRODUZIONE: Il territorio comunale di Montepulciano esclusa la zona della Valdichiana. Solo i vigneti situati ad un’altitudine compresa tra i 250 ed i 600 metri s.l.m.
    LE UVE: Sangiovese, minimo 70%. Possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 30% i vitigni complementari a bacca rossa idonei alla coltivazione nella Regione Toscana.
    LE RESE: La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino a denominazione di origine controllata “Rosso di Montepulciano” non deve essere superiore a t. 10 per ettaro di coltura specializzata.
    L’AFFINAMENTO: Il vino a denominazione di origine controllata “Rosso di Montepulciano” non può essere immesso al consumo prima del 1° Marzo dell’annata successiva a quella di produzione delle uve. È consentito, entro il sedicesimo mese a partire dal 1° Gennaio successivo alla vendemmia, che il vino atto a poter essere designato con la denominazione di origine controllata e garantita “Vino Nobile di Montepulciano” sia riclassificato alla denominazione di origine controllata “Rosso di Montepulciano” purchè corrisponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal relativo disciplinare di produzione.
    CARATTERISTICHE: Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.50% vol.; acidità totale minima: 4.5 g/l; estratto secco netto minimo: 21 g/l.
    ROSSO DI MONTEPULCIANO
  • DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

    VIN SANTO DI MONTEPULCIANO
    DISCIPLINARE DI PRODUZIONE: Disciplinare di produzione D.O.C. come da G.U. Serie generale n. 269 del 16/11/’96, con successive modifiche in base al decreto del 9/11/2010.
    ZONA DI PRODUZIONE: La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Vin Santo di Montepulciano” - “Vin Santo di Montepulciano Riserva” - “Vin Santo di Montepulciano” Occhio di pernice, corrisponde al territorio amministrativo del comune di Montepulciano con esclusione della fascia pianeggiante (Valdichiana).
    LE UVE: “Vin Santo di Montepulciano” e “Vin Santo di Montepulciano” Riserva: Malvasia bianca, Grechetto bianco (localmente detto Pulcinculo), Trebbiano toscano da soli o congiuntamente minimo 70%. Possono concorre - re altri vitigni complementari a bacca bianca per un massimo del 30% idonei alla coltivazione nella Regione Toscana. Sono esclusi i vitigni aromatici. “Vin Santo di Montepulciano” Occhio di pernice: Sangiovese (Prugnolo gentile) minimo 50%; altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%.
    L’AFFINAMENTO: Le operazioni di vinificazione, di conservazione e di invecchiamento obbligatorio dei vini devono essere effettuate all’interno del territorio amministrativo del comune di Montepulciano. Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate in provincia di Siena. La resa massima dell’uva in vino finito alla fine del periodo di invecchiamento non deve essere superiore al 35% dell’uva fresca. Il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto appresso: le uve dovranno essere raccolte eseguendo un’accurata cernita e messe ad appassire in locali idonei; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e il loro contenuto
    zuccherino deve raggiungere dopo l’appassimento il 28% per il “Vin Santo di Montepulciano” D.O.C. e almeno il 33% per il “Vin Santo di Montepulciano” riserva e “Vin Santo di Montepulciano” Occhio di Pernice; l’uva deve essere ammostata non prima del 1° Dicembre dell’anno di raccolta per il “Vin Santo di Montepulciano”; del 1° Gennaio dell’anno successivo per il “Vin Santo di Montepulciano” riserva e del “Vin Santo di Montepulciano” Occhio di pernice. La conservazione e l’invecchiamento devono avvenire in recipienti in legno di capacità non superiore a 300 litri per il “Vin Santo di Montepulciano”; in caratelli di capacità non superiore a 125 litri per il “Vin Santo di Montepulciano” riserva; in caratelli di capacità non superiore a litri 75 per il “Vin Santo di Montepulciano” Occhio di pernice; il periodo di invecchiamento minimo in legno dovrà essere di anni tre per il “Vin Santo di Montepulciano”, anni cinque per il “Vin Santo di Montepulciano” riserva, anni sei per il “Vin Santo di Montepulciano” Occhio di pernice.
    CARATTERISTICHE:
    “Vin Santo di Montepulciano”: titolo alcolometrico volumico tot. min.: 17% di cui almeno 2% da svolgere; estratto non riduttore minimo: 20 g/l; acidità totale minimo: 4.5 g/l; acidità volatile: massimo 40 mEq/l “Vin Santo di Montepulciano” riserVa: titolo alcolometrico volumico totale minimo 20% di cui minimo il 3.5%; estratto non riduttore minimo: 22 g/l; acidità totale minimo: 4.5 g/l; acidità volatile: massimo 40 mEq/l “Vin Santo di Montepulciano” occhio Di pernice: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21% di cui minimo 4%; estratto secco dedotto gli zuccheri minimo: 25 g/l; acidità totale minimo: 4.5 g/l; acidità volatile: massimo 40 mEq/l Il Vin Santo di Montepulciano D.O.C., in tutte le tipologie, dovrà avere un titolo di alcool svolto minimo 12% vol.
    VIN SANTO DI MONTEPULCIANO